Malaparte
Che cos’è l’ASpI? L’acronimo che dà il nome alla nuova indennità di disoccupazione sta per Assicurazione Sociale per l’Impiego, il sistema di assicurazione contro la disoccupazione involontaria previsto dalla riforma del mercato del lavoro voluta da Elsa Fornero e dal governo Monti, con la trattativa chiusa con il no della CGIL. In sostanza, l’ASpI va a sostituire quattro istituti oggi vigenti (ndr allo scopo di unificare i diversi erogatori in futuro/propedeutica a):
– l’indennità di mobilità;
– l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
– l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
– l’indennità di disoccupazione speciale edile (nelle sue tre varianti esistenti).
Da qui, l’aggettivo di universale che si accompagna alla nuova istituzione. Vale la pena di ricordare che l’indennità di disoccupazione è la pratica attraverso la quale lo Stato finanzia il sostentamento di disoccupati che non percepiscono reddito di lavoro, non avendo la possibilità di offrire prestazioni lavorative; l’indennità di mobilità, invece, viene riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto il posto di lavoro in seguito a licenziamento (e che risultino iscritti nelle liste di mobilità). Vediamo ora, nel dettaglio, tutte le caratteristiche di questa “assicurazione”.
Chi può accedere all’assicurazione? Sono coperti dall’ASpI: tutti i lavoratori dipendenti del settore privato; i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato. Si estende, inoltre, agli apprendisti e agli artisti (dipendenti), che oggi sono esclusi dall’applicazione di strumenti a sostegno del lavoratore in caso di perdita del reddito.Per avere diritto all’ASpI restano invariati requisiti che oggi consentono di accedere all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria. Ovvero: bisogna, naturalmente, essere disoccupati; bisogna inoltre avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa e aver lavorato (ovviamente, con contributi regolarmente versati) per almeno 52 settimane nell’ultimo biennio.
La durata dell’ASpI cambia rispetto all’attuale indennità di disoccupazione. Al momento, l’indennità di disoccupazione ordinaria dura 8 mesi per i lavoratori che non hanno ancora compiuto il 50esimo anno d’età, che diventano 12 quando si superano i 50 anni. Ma, come detto, l’ASpI sostituirà anche la mobilità (che oggi interessa circa 4 milioni e mezzo di dipendenti) e che ha durate decisamente superiori: 12 mesi (24 per chi ha da 40 a 50 anni, 36 per chi ha più di 50 anni), che diventano 24 (e rispettivamente 36 e 48) per i lavoratori licenziati da aziende del Mezzogiorno (nella tabella in alto, come cambierà nella fase di transizione la durata del periodo di indennità). Con la riforma cambiano durate e soglia d’età: l’ASpI appiattisce tutto, aumenta un po’ la durata rispetto all’indennità ordinaria ma la riduce trasticamente rispetto alla mobilità. Durerà non più di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età, che diventano 18 mesi se si superano i 55 anni di età.
Il massimale dell’Assicurazione è di 1.119,32 euro (con rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi FOI). Ma questo è l’importo massimo, appunto. Viene concesso, nella fattispecie:
– il 70% dello stipendio lordo precedentemente percepito, fino alla retribuzione di 1.250 euro
– il 30% per la parte di retribuzione precedentemente percepita superiore a 1.250 euro, fino a raggiungere il massimale.
Inoltre, dopo i primi 6 mesi l’indennità si abbatte del 15%. Dopo altri 6 mesi la cifra erogata scende di nuovo del 15%. Per confronto, l’attuale sussidio di disoccupazione prevede il 60% del lordo per 6 mesi, il 50% del lordo per il settimo e l’ottavo mese, il 40% del lordo per i mesi restanti. Può capitare di trovare lavoro durante la fase di copertura dell’ASpI. Se si lavora per meno di 6 mesi il trattamento viene sospeso e riprende alla fine del periodo di lavoro. Se invece si lavora per più di 6 mesi, il trattamento ricomincia (ma a questo punto devono essere di nuovo presenti i requisiti minimi).
La Mini-ASpI: (ndr in scadenza in questi giorni le prime). Attualmente esiste anche un’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Di cosa si tratta? Si tratta della possibilità di accedere a un sussidio in caso di disoccupazione anche se non si hanno i requisiti minimi. Dal primo gennaio al trentuno marzo si può presentare l’istanza per ricevere il sussidio relativo all’anno precedente, in un’unica soluzione: il 35% del lordo fino a 120 giorni, il 40% del lordo i restanti 60 giorni. Ora, in sostituzione, arriva la Mini-ASpI, con sostanziali differenze. Intanto, l’indennità non viene pagata l’anno successivo ma nel momento in cui si diventa disoccupati. Il requisito per accedere alla Mini-ASpI è di almeno 13 settimane di contributi versati negli ultimi 12 mesi. Il calcolo dell’indennità è analogo a quello dell’ASpI. Cambia radicalmente la durata: non più della metà delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni. L’erogazione è sospesa se si lavora per meno di 5 giorni.
Il datore di lavoro dovrà versare un’aliquota pari all’1,3% per i lavoratori a tempo indeterminato e un’aliquota aggiuntiva pari all 1,4% per i lavoratori a tempo determinato (purché non apprendisti o assunti in sostituzione di altri lavoratori che abbiano diritto a mantenere il posto di lavoro). Se il contratto si trasforma a tempo intederminato, l’aliquota aggiuntiva (fino a 6 mensilità) verrà restituita dopo il superamento del periodo di prova. Per i rapporti a tempo indeterminato è previsto anche un contributo di licenziamento da versare all’Inps al momento del licenziamento. L’importo sarà pari a 0,5 mensilità di indennità per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Questo meccanismo va a sostituire le aliquote a carico dei datori di lavoro: disoccupazione involontaria (le nuove regole scattano dal 2013), aliquota aggiuntiva per il settore edile, mobilità (che passa dallo 0,3% nel 2014 allo 0,2 nel 2015 fino ad annullarsi nel 2017). Secondo le simulazioni fatte dalla CGIA di Mestre, ciò aumenterà notevolmente la contribuzione dovuta dalle aziende.
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Qualcuno sa chiarirmi: nel caso di DS richiesta nel corso del 2012 (novembre), sospesa a dicembre per ripresa attività lavorativa con contratto fino al 28 febbraio: ora riprendo la DS 2012 per i 7 mesi residui o presento una domanda EX-NOVO con l’ASPI?