La questione penitenziaria. A (quasi) cinque anni dall’indulto

0
1248

di DIMENICO BILOTTI

Sono passati quasi cinque anni dall’ultimo provvedimento di indulto, tra i pochi, nella complessiva esperienza giuridica occidentale post-bellica, a non esser seguito e integrato da quell’amnistia che avrebbe consentito di snellire la macchina processuale, impedendo la celebrazione dei numerosi processi destinati a chiudersi con condanne ormai indultate.

Altre assurdità avevano reso, nei fatti, quell’utile gesto di clemenza comunque insoddisfacente dal punto di vista tecnico e pericoloso, dal punto di vista sostanziale (la l. n. 241/2006 non veniva applicata nei confronti dei soggetti condannati per ipotesi di archeologia giuridica come l’associazione sovversiva, anche quando il reato associativo, così rarefatto, fosse stato l’unico attribuito al condannato). I cortocircuiti interpretativi si sono moltiplicati, mano a mano che li ha suggeriti l’esperienza forense: l’indulto applicato agli omicidi volontari, ma non ai detentori di sostanze stupefacenti; l’indulto che non è stato accompagnato da alcuna misura, neanche transitoria, per consentire il ritorno alla vita extrapenitenziaria del reo indultato.

L’indulto, insomma, ha prodotto un effetto relativo nella dispersione del sovraffollamento carcerario e la stessa maggioranza bulgara che lo aveva votato, al ripresentarsi del problema e memore delle roventi campagne elettorali giocate sul filo spinato della tolleranza zero, anziché varare un nuovo provvedimento affine (e forse più accuratamente formulato), anziché integrare il pristino con la conseguente amnistia, anziché potenziare e razionalizzare il settore delle misure alternative, ora si giocava la carta della costruzione di nuovi istituti di pena. La storia è nota: quando i galeotti diventavano troppi, venivano spediti nelle isole lontane a regolare i conti con la giustizia. Proprio in questi tempi in cui il disagio carcerario aumenta, coi suicidi, i maltrattamenti e, ancor più concretamente, alcune situazioni realmente limite di assistenza sanitaria, l’emotivismo dovrebbe essere bandito; eppure la fa da padrone.

Gli extracomunitari scampati ai tumulti sanguinosi dei loro Paesi d’origine vengono dipinti con le tinte allarmate dei disperati pronti alla qualunque -anche, perciò, a toglierci il lavoro che, non fosse per loro!, abbonderebbe; pochi avanzavano, con sincerità e serietà, delle prospettive di riforma per quel sistema, andato in tilt, che ruotava su legge Penitenziaria-legge Gozzini-regolamento attuativo. L’esecuzione penale sembra aver storicamente perso ogni refuso liberale di accessorietà rispetto a un giudizio penale principale, se non dal punto di vista formale (ma anche lì: si ridilatano le misure praeter delictum), quantomeno dal punto di vista sostanziale, ove si moltiplicano e complicano gli interessi esistenziali coinvolti. Una parola su questo, nel french can-can sulla giustizia, non s’è sentita…

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci il tuo nome