di ALESSANDRO OLMO
Uno degli elementi che, a mio avviso, caratterizza maggiormente la società israeliana e più in generale lo Stato di Israele, è la curiosa unione di elementi direttamente derivanti dalla dottrina socialista (assai presenti, assieme ad elementi nazionalisti nella prima fase del Sionismo), e della conseguente prevalenza dell’interesse presuntamente pubblico rispetto a quello individuale, con elementi liberali, molto visibili nella società civile israeliana, a volte quasi anarchica.
Il diritto alla proprietà non era inizialmente riconosciuto come diritto costituzionale, ma come diritto di base, e quindi sacrificabile; tale situazione ha avuto conseguenza fortissime, e lo possiamo vedere prendendo ad esempio un tema caro ai liberali, quali la tutela della proprietà privata, ed osservando le norme di base israeliane in materia di espropriazione per pubblica utilità di terreni per la costruzione di opere pubbliche.
Innanzitutto le norme che regolano il settore sono la Land Ordinance (Acquisition for Public Purposes), 1943 and in the Road and Railway Ordinance (Protection and Development), 1943, entrambe risalenti al periodo del Mandato Britannico di Palestina e create per permettere la costruzione di basi militari britanniche durante la seconda guerra mondiale, ed adeguate, nel corso degli anni, a tutelare al meglio la “pubblica utilità” israeliana, sia nei confronti dei cittadini di Israele che dei Palestinesi.
I principi fondamentali che emergono dalle leggi in questione sono i seguenti:
(a) Il Tribunale non dovrà in primo luogo tenere conto del fatto che la terra sia stata acquisita con la forza;
(b) Il valore del compenso sarà quello che avrebbe avuto il bene se venduto a prezzi di mercato da un venditore consenziente.
(c) Il Tribunale non terrà conto (nella valutazione del valore del terreno) dell’idoneità o della preparazione speciale della terra per un qualunque scopo particolare, se questo è diverso dallo scopo per il quale lo acquista il Ministro di Finanza;
(g)Al Tribunale è richiesto di tenere conto di qualunque aumento del valore della terra dovuta alla sua prossimità alla opera pubblica che verrà edificata a seguito dell’espropriazione.
E’ evidente che il criterio che si evince da quanto sopra è che il giudice dovrebbe tener solo conto dei criteri favorevoli al proprietario (ossia dell’eventuale aumento di valore dei terreni che rimangano al proprietario espropriato nelle vicinanze dei suoi vecchi appezzamenti), ma non riconoscere il danno realmente patito; ad esempio al Giudice non è consentito di valutare il fatto che i terreni si siano deprezzati a causa dell’opera pubblica costruita.
Sembrerebbe infatti che il legislatore israeliano ritenga che qualora lo Stato vi costruisca in giardino una autostrada questo non potrà che aumenterà il valore di casa vostra o del vostro terreno..
A questo aggiungete che alcune norme ulteriori (The Planning and Construction Law, 5725 – 1965 e Israel National Road Law, 5755 – 1994) permettono di pagare soltanto il 60% dei terreni espropriati ed il quadro che ne esce risulta assai sconfortante.
Ci sarebbe quindi da chiedersi in che modo i cittadini israeliani possano difendersi e tutelarsi da un intervento così violento da parte del legislatore.
La risposta deriva dalla applicazione al caso, da parte della Corte Suprema Israeliana, per analogia, la “Human Basic Law, Liberty and Dignity” approvata dalla Knesset (Parlamento) nei primi anni 90 e che ha finalmente ridotto le tendenze “socialisteggianti” del primo periodo legislativo della vita dello Stato di Israele.
La Suprema Corte infatti, nella sentenza relativa al caso Krasic (ennesimo proprietario espropriato che aveva fatto ricorso contro il Ministero delle Finanze), ha recentemente statuito che:
“a. Se lo scopo pubblico che è servito da base per l’espropriazione della terra secondo l’ordinanza è cessato, l’espropriazione è revocata ed il proprietario della terra espropriata è autorizzato al recupero del terreno.
b. L’espropriazione deve adeguarsi al criterio della proporzionalità. Quindi tre condizioni cumulative devono essere soddisfatte: l’esistenza di uno scopo pubblico specifico e definito; il collegamento dello scopo pubblico alla terra che sta per essere espropriata; e l’esistenza dell’esigenza di questa espropriazione particolare per raggiungere lo scopo pubblico. La proporzionalità deve essere permanere non solo nella fase dell’acquisto della terra dai suoi proprietari originali, ma anche da allora in poi, dato che finchè l’atto dell’espropriazione continua.
c. L’autorità espropriante non è autorizzata ad usare la terra espropriata come voglia,ma solo per usi pubblici.
e. La legge fondamentale“Human Basic Law, Liberty and Dignity” ha causato un cambiamento significativo nello statuto giuridico del diritto di proprietà e lo ha trasformato non solo in un diritto fondamentale, ma anche un diritto costituzionale.
L’espropriazione è valida solo finchè il bisogno pubblico esiste.
f. Inoltre conformemente a questa decisione, quando l’esigenza pubblica dell’espropriazione è cessata, il proprietario originario non riceve automaticamente il possesso del diritto di proprietà, ma solo dopo che una decisione in materia è stata presa dall’autorità espropriante o dalla corte. Ne consegue che quando l’autorità espropriante diventare cosciente che il bisogno pubblico è cessato, è suo preciso dovere attivarsi.”
Di conseguenza, conclude la sentenza “ora è diventato possibile interpretare il potere di espropriazione in base ad un equilibrio fra i bisogni del pubblico ed il diritto di proprietà, un equilibrio che dovrà essere coerente con i valori dello stato di Israele, in un modo da rinforzare la protezione del diritto di proprietà, così fragile precedentemente; il potere di espropriazione del ministro delle finanze dovrà quindi essere limitato di conseguenza.”
Molto rimane ancora da fare e sarà interessante vedere in futuro come la situazione si evolverà, anche vista la necessità di infrastrutture (spesso militari) di Israele..da liberale non posso che sperare che l’orientamento emerso dalla sentenza di permetta un serio riequilibrio della situazione.