Lo “scioglimento” dell’Odg e il futuro dei colleghi pubblicisti

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di ENZO JACOPINO

L’Italia è un Paese di giuristi, altro che di allenatori di calcio. Poteva il presidente dell’Ordine nazionale sottrarsi a tale esercizio? Poteva e doveva, in verità. Un po’ per ruolo e molto per carattere.

Solo che in giro c’è tanta gente che ritiene che basti apparire per esistere. Personalmente credo che le dichiarazioni vadano centellinate anche se rilasciarle costa la fatica di un fiato, mentre lavorare per costruire richiede un impegno energetico maggiore. Notti passate alla Camera dei Deputati per sollecitare ragionevolezza su aspetti non marginali; riunioni per spiegare le conseguenze di questa o quella parola. Niente medaglie, per carità: fa parte del dovere. Come quello di tacere davanti a qualche, troppe volgarità.

So anche che un numero ancor più consistente di persone afferra un microfono (o la tastiera di un computer), fa dichiarazioni roboanti sulla nave che affonda, ma subito dopo considera “inopportuna” una riunione per una riflessione comune sui problemi che riguardano l’Ordine: vengono pima torroni e panettone, cotechino e lenticchie!

Ma quando le dichiarazioni di alcuni determinano un turbamento crescente nella categoria, allora il presidente dell’Ordine ha il dovere di fare chiarezza. Con un pizzico di ironia (tanto per tentare di alleggerire la spiegazione, necessariamente lunga e noiosa, nonostante il mio modo di scrivere, e di parlare, poco istituzionale), finalizzata anche a tenere desta l’attenzione e con la consapevolezza che ci sarà qualche “giurista” (le virgolette sono volute) che polemizzerà, forte delle sue convinzioni, ovviamente più “fondate” degli studiosi del diritto ai quali il presidente dell’Ordine si è rivolto.

Che cosa sta circolando sul web, in particolare. Molto. Segnaliamolo per punti, cercando di fare chiarezza.

1) L’Odg è stato sciolto o verrà sciolto dal 31 dicembre 2011.
2) No, l’Odg verrà sciolto dal 13 agosto 2012.
3) Dal 13 agosto 2012 chiunque scriverà più di dieci (!!!!!) articoli potrà essere denunciato per esercizio abusivo della professione.
4) No, non verrà sciolto l’Odg, ma potranno farne parte solo quanti hanno superato l’esame di Stato, cioè i professionisti.
5) I pubblicisti? Saranno spazzati via, non avendo fatto l’esame di Stato.
6) No, non saranno cancellati, ma non sarà possibile iscrivere nuovi pubblicisti, neanche quanti hanno già concluso o stanno per concludere il percorso, previsto dalla legge vigente, di due anni di collaborazione continuativa e retribuita per chiedere l’iscrizione all’apposito elenco.

Non ho ancora ricevuto la richiesta sfera di cristallo (sapete tutti che durante le feste le Poste hanno dei ritardi maggiori) e, quindi, non so dove chi scrive queste cose abbia tratto queste informazioni (me lo sento già il polemista di turno: scherza sui disagi dei colleghi!).

Quel che so è che mi è capitato di confrontarmi con qualche ministro e anche con un pubblicista illustre, incontrato per caso: Mario Monti. Fa il presidente del Consiglio – “fino a che il Parlamento lo vorrà”, dice lui stesso con sottile ironia – e né lui né i suoi ministri hanno cominciato a lavorare al DPR che ci regolamenterà (penso che a lui lo avrebbero detto). Di più, il presidente Monti, quando gli ho consegnato la “tessera d’onore” – introdotta dal mio predecessore Lorenzo Del Boca il quale al Quirinale la promise a Carlo Azeglio Ciampi – mi ha detto di essere “commosso, molto commosso” perché lui è un pubblicista, avendo scritto 3 o 4 articoli (sappiamo tutti, è bene precisarlo per evitare che qualche cultore del diritto chieda di aprire un’indagine su quella iscrizione, che di commenti il professor Monti ne ha scritto decine per non dire centinaia).

Quindi non so dove siano state attinte queste informazioni.
Veniamo alle notizie, non alle illazioni o alle chiacchiere:

– Il 13 agosto 2011, l’allora ministro Giulio Tremonti presenta un decreto nel quale si legge: “Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: ….”. (1)

– Il successivo maxiemendamento, confluito nella legge n.183/2011, prevede che la riforma degli Ordini non avvenga più con legge, ma con “decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi …..”. Resta ferma la data del 13 agosto 2012. (2)

– Il governo Monti modifica ulteriormente la norma, aggiungendo il seguente periodo “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”. In sostanza, varato o no il decreto, le normative vigenti sarebbero state abrogate da quella data.

– La Camera (e il Senato conferma) modifica tale norma, inserendo all’articolo 33 un comma 5 bis. Questo: “Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”. (3)

Che cosa dicono, in sintesi, le lettere da a) a g) dell’articolo 33 comma 5:

a) L’accesso alle professioni è libero, ci deve essere autonomia e indipendenza di giudizio, non ci può essere numero chiuso o limitazione territoriale per l’attività (tranne eccezioni);

IL NOSTRO ORDINE SI FONDA SU QUESTI PRINCIPI

b) Prevede l’obbligo della formazione continua, con conseguenti sanzioni disciplinari a chi si sottrae;

IL NOSTRO ORDINE E’ GIA’ SU QUESTA STRADA, SIA PER I PROFESSIONISTI CHE PER I PUBBLICISTI. SONO STATI PREPARATI VOLUMI ED E’ IN AVANZATO STADIO LO STUDIO DI UNA FONDAZIONE CHE SI OCCUPERA’ PROPRIO DI QUESTO

c) è necessario fare un tirocinio (al “tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria”). Il tirocinio non può essere più lungo di 18 mesi;

A parte la terminologia che fa emergere che i giornalisti sono finiti per caso in un provvedimento che riguarda professioni che esercitano attività economica, IL NOSTRO ORDINE PREVEDE CHE IL TIROCINIO (noi lo chiamiamo praticantato) DURI 18 MESI. (4)

C’è, quindi, la necessità di una integrazione sui tempi di formazione per gli aspiranti pubblicisti;

d) parla del compenso spettante al professionista che deve essere pattuito per iscritto, in base alla complessità dell’incarico;

e) prevede l’obbligo di una assicurazione “a tutela del cliente”;

IL NOSTRO ORDINE HA ESPLORATO, DUE ANNI FA, LA POSSIBILITA’ DI FARE UNA CONVENZIONE CON UNA ASSICURAZIONE: è estremamente costosa, ma resta da capire se davvero possa estendersi questo obbligo ai giornalisti.

CHI SAREBBE IL CLIENTE? La ratio della norma è evidente: un commercialista che sbaglia una maxi dichiarazione, un ingegnere, un dentista….

f) prevede che le funzioni disciplinari vengano, a livello territoriale o nazionale, esercitate da organi diversi rispetto a quelli che hanno funzioni amministrative;

PER QUEL CHE RIGUARDA NOI, SIGNIFICA CHE – AD ESEMPIO – ACCANTO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DOVRA’ ESSERCI UN NUOVO ORGANISMO E COSI’ ACCANTO AL CONSIGLIO NAZIONALE: c’erano già in Parlamento proposte, elaborate dall’Odg, tese a snellire l’iter dei procedimenti disciplinari. Occorrerà capire chi farà parte di questi organismi.

g) rende pienamente libera la pubblicità informativa sulle qualità e i titoli

Ora che sappiamo di che cosa stiamo parlando, veniamo alle risposte a quei quesiti iniziali:

1) E’ escluso che l’Ordine venga sciolto, il 31.12.2011 o il 13.08.2012. Non c’è nulla nelle norme da a) a g) che lo preveda. Anzi, c’è sostanzialmente confermato che restano in vigore, in assenza del DPR, le normative vigenti ad eccezione di quelle in contrasto con quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) del citato articolo 33 comma 5.

2) (vale anche come risposta quanto scritto sopra)

3) Perché verrebbe denunciato chi scriverà più di 10 articoli? E perché 10 e non 8? O non 12: si può negare, oltre che il diritto ad una mela al giorno, anche il diritto ad un articolo al mese? Penso di no. Non solo perché c’è la Costituzione della Repubblica, ma soprattutto perché non c’è nulla nelle norme vigenti, ripeto nelle norme non nelle illazioni, che giustifichi una affermazione simile.

4) Chiarimento complessivo che vale anche per i punti 5 e 6:

La legge in vigore prevede l’abrogazione delle norme esistenti solo nelle parti che sono in conflitto con le lettere da a) a g) dell’articolo 33 comma 5. Il legislatore non ha scritto, ad esempio, che vengono abrogate le norme che siano in contrasto con quanto previsto dall’articolo 33 comma 5 fino alla lettera g) compresa. Ma solo con quanto dettato dalle lettere da a) a g).

Il primo capoverso del comma 5, dunque, non è richiamato: era questo che faceva riferimento all’esame di Stato ed è questo che aveva indotto i colleghi pubblicisti ad una ribellione sacrosanta, che ho cercato di rappresentare al presidente Monti, pubblicamente nel corso della conferenza stampa e, sia pur brevemente, in privato.

Sia chiaro, non so come finirà. So che non accetterò la mortificazione di questa professione con la penalizzazione dei colleghi pubblicisti.

So, per quel po’ di cultura giuridica che ho e di informazioni che ho assunto, che nessuno può richiamare legittimamente quel primo capoverso del comma 5 dell’articolo 33.

IL LEGISLATORE NON LO HA FATTO (non so se per distrazione, come qualcuno potrebbe ipotizzare, o per una sensibilità della quale sento il bisogno di dare merito ai due relatori delle commissioni Bilancio e Lavoro della Camera dei Deputati).

SO CHE L’ALLARMISMO CHE CIRCOLA IN QUESTE ORE NON SI FONDA SULLE NORME, MA SU CATTIVE O PARZIALI INFORMAZIONI.

Spero, con questa nota (diramata con un ritardo per il quale mi scuso, avendo come attenuante l’impegno di ieri con il presidente Monti) di aver dato un contributo ad un recupero di serenità.

Fermo restando il dovere, di tutti noi, di seguire senza distrazioni questa questione (magari una pausa per farci gli auguri di buon anno, che rivolgo a tutti quanti leggeranno questa lunghissima nota, ce la possiamo permettere)

NOTE
(1) Il decreto Tremonti aveva il numero 138/2011 ed è stato convertito in legge 148/2011;
(2) Il maxiemendamento, presentato dallo stesso governo Berlusconi diventa la legge 183/2011;
(3) L’articolo iniziale che riguarda le professioni- contenuto nel decreto Tremonti – è il numero 3, che viene, però, modificato dall’articolo 33 del disegno di legge Monti-Fornero (atto Camera 4829-A) sul quale è stata posta e ottenuta la fiducia e che poi è stato approvato definitivamente dal Senato della Repubblica;
(4) Il tirocinio, nel testo originale, era previsto in 36 mesi. Nel testo definitivo – come previsto dal già citato articolo 33 del Monti-Fornero – la norma è stata sostituita con la seguente: “La durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi”.

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