Per portare un altro esempio di abuso statale a danno del cittadino italiano è interessante esaminare le vicissitudini che ha incontrato la normativa contenuta nella legge 4 gennaio 1968, n. 15. Detta legge conteneva, tra altre previsioni normative, il principio qualificante dell’autocertificazione del cittadino di fronte alla Pubblica Amministrazione. Immediatamente la burocrazia di Stato ne ha limitato la portata rispetto ai documenti autocertificabili e, soprattutto, ha introdotto l’onere di una autocertificazione sottoscritta con firma autenticata da notaio, vanificando nei fatti, in questo modo, il principio dell’autocertificazione, in quanto costi e tempi di passaggi notarili non presentano certo una grande agevolazione rispetto ai percorsi burocratici tradizionali. Conseguentemente il principio dell’autocertificazione è praticamente rimasto lettera morta per la Pubblica Amministrazione italiana sino alla fine del secondo millennio. Finalmente con decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, in attuazione alla legge 15 maggio 1997, n. 127, il legislatore si vede costretto ad introdurre sanzioni nei confronti dei burocrati riottosi e non ottemperanti alla normativa sull’autocertificazione. L’articolo 3, n. 3, infatti, recita: “ Oltre a quanto previsto dall’articolo 33, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituiscono violazioni dei doveri d’ufficio la mancata accettazione di dichiarazioni sostitutive nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentano la presentazione in luogo della produzione di attestati di notorietà”. Ed ancora all’articolo 7, n. 5, si scrive: “Il rifiuto da parte del funzionario competente di accettare l’indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri d’ufficio”.
Non solo; nel medesimo articolo al n. 1 si afferma anche: “Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti di cui agli articoli 1 e 2, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d’ufficio dall’amministrazione procedente, anche con la procedura di cui al comma 2, su semplice indicazione da parte dell’interessato della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.”. Risulta evidente che il legislatore, con questi interventi normativi, ha, per così dire, autocertificato l’illegalità del comportamento di larga parte della burocrazia di Stato ed ha inteso sanzionarla. In sintesi si è assistito impotenti per alcuni decenni all’assurda situazione di insubordinazione della burocrazia di Stato, che pure dovrebbe essere parte integrante dello Stato, nei confronti di una legge dello Stato stesso. Il tutto ai danni degli interessi legittimi dei cittadini8.
Ma dal dramma, quando si parla di Stato italiano, spesso si passa alla farsa; ed ecco allora sopraggiungere nella sede dell’Automobile Club di Milano il seguente esilarante, quanto farneticante, avviso:
“Avviso ai Signori Contribuenti
La Regione Lombardia con lettera del 24 giugno 2008 prot. A. 1.2008.0073184 comunica
che dal giorno 1 luglio 2008 la Regione Lombardia non procederà a dare corso alle istanze di rimborso, a qualunque titolo, presentate dagli intermediari della riscossione e pertanto invita gli intermediari a dare la seguente comunicazione a tutti i contribuenti
VERIFICARE ATTENTAMENTE LA CORRETTEZZA DEI DATI CONTENUTI NALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO.
IN CASO DI RISCONTRATO ERRORE DOVRA’ ESSERE CHIESTO L’ANNULLAMENTO DELLA STESSA PRESSO L’AGENZIA IN CUI IL PAGAMENTO E’ STATO EFFETTUATO ENTRO LE ORE 17.00 DELLO STESSO GIORNO.”
Oltre all’ovvia riflessione, che non si capisce come una lettera della Regionale Lombardia possa eliminare i diritti contenuti nel Codice Civile, ciò che più turba è l’animus, per così dire, del provvedimento. Risulta, infatti, evidente che l’amministrazione pubblica regionale con questa lettera scarica la propria inefficacia/inefficienza sull’intermediario della riscossione e, soprattutto, sui contribuenti, che si trovano a poter disporre di termini ridottissimi per recuperare quanto indebitamente pagato. Una burocrazia efficace/efficiente, al contrario, dovrebbe provvedere essa stessa al rimborso in tempo reale, anche in assenza di espressa domanda, poiché è suo preciso compito sapere ciò che è ad essa dovuto e ciò che non è ad essa dovuto e restituire immediatamente quanto ha ricevuto senza titolo. Ma, se quest’ultimo fosse lo scenario italiano, scenario per altro in larga misura previsto dalle normative vigenti, si potrebbe annoverare l’Italia tra gli Stati democratici di diritto; purtroppo ciò non è possibile e, quindi, si è costretti a sperare con fiducia sempre minore, che la civiltà occidentale, illuminista, moderna finalmente possa approdare anche sulla nostra Penisola, per informare di sé le istituzioni statali.