Giustizia dell’altro mondo #9

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di Enrico Gagliardi

Secondo l’autorità giudiziaria che sta conducendo l’indagine sullo stupro della Caffarella non vi sarebbero ancora elementi idonei ad escludere del tutto la responsabilità dei due romeni nei fatti contestati nonostante già la prova regina, quella del DNA abbia invece dimostrato che senza alcun dubbio gli indagati non hanno commesso materialmente la violenza sessuale il 14 febbraio scorso.

In pratica siamo davanti all’inversione dell’onere della prova per cui devono essere addotti elementi a discolpa da parte degli indagati..

In un sistema accusatorio la situazione dovrebbe essere esattamente contraria; in altri termini in ossequio al principio in base al quale si è innocenti fino ad un giudicato penale che attesti il contrario dovrebbe essere l’accusa a portare elementi probatori a sostegno della propria tesi, elementi in grado di poter formulare una richiesta di rinvio a giudizio prima e di giocarsi “le proprie carte processuali” in giudizio poi.

Stiamo invece assistendo nella vicenda dello stupro del parco della Caffarella all’esatto contrario. A carico dei due soggetti non esistono prove concrete ma solo ipotesi investigative spesso contraddittorie, nonostante questo però continua a pendere nei loro confronti un provvedimento di custodia cautelare in carcere. In realtà che l’indagine sia colma di lacune lo si intuisce anche dalle udienze davanti ai vari giudici coinvolti nel procedimento: non è un caso che nei confronti di uno dei due romeni non sia stato convalidato il fermo operato dagli organi di polizia giudiziaria e che lo stesso rimanga in carcere per un reato tutto sommato di lieve entità come quello di calunnia nei confronti degli inquirenti romeni per le presunte percosse subite in sede di interrogatorio.
Difficile dire quale sarà lo sbocco processuale della vicenda anche in considerazione degli sviluppi che sta prendendo l’indagine, certo ad oggi restano gli ennesimi lati oscuri di una giustizia penale condizionata dagli umori dell’opinione pubblica invece che dalle norme del codice di procedura penale.

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